(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/Sez. gen. del 19 maggio 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Piano triennale di riassetto delle partecipazioni pubbliche 1. Per le finalita' di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, tenendo conto della particolarita' del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche, la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), effettuano a partire dall'anno 2022 e con cadenza triennale entro il 31 dicembre, mediante proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate. 2. A tal fine la Regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, corredato da un'apposita relazione tecnica, ove ricorrano i seguenti presupposti: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016; b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali; resta ferma la possibilita' di discostarsi motivatamente per le finalita' di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni; d) partecipazione in societa' che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro o un'idonea misura alternativa di pari valore in relazione alla particolare attivita' esercitata dalla societa'; e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto attivita' consentite dall'art. 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 3. La relazione prevista dal comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 viene approvata entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del triennio considerato dal piano di riassetto. Qualora nel corso delle singole annualita' del triennio di riferimento venissero poste in essere le operazioni di razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, previste dall'ultimo piano di riassetto adottato, la relazione viene approvata entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 4. In sede di prima applicazione del presente articolo l'analisi di cui al comma 1 viene effettuata entro il 31 dicembre 2022, a valere sul triennio 2022-2024, con riferimento alle partecipazioni pubbliche possedute al 31 dicembre 2021. 5. Ai provvedimenti previsti dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 5 e 7 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. 6. Nei confronti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano trovano applicazione le norme in vigore per la Provincia autonoma di Bolzano.