(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  1  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/Sez.  gen.  del  19  maggio
  2022) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Piano triennale di riassetto 
                   delle partecipazioni pubbliche 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 20, commi 1 e  2,  del  decreto
legislativo n. 175 del 2016, tenendo conto della  particolarita'  del
territorio e delle disposizioni vigenti in materia  di  tutela  delle
minoranze  linguistiche,  la  Regione,  la   Camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e le Aziende pubbliche
di servizi alla persona (APSP), effettuano a partire dall'anno 2022 e
con  cadenza  triennale  entro  il  31  dicembre,  mediante   proprio
provvedimento  aggiornabile  annualmente,   un'analisi   dell'assetto
complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o
indirettamente controllate. 
  2. A tal fine  la  Regione,  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di Trento e le Aziende pubbliche di servizi
alla persona (APSP), predispongono un piano di riassetto per la  loro
razionalizzazione,    dismissione,    assegnazione,     conferimento,
aggregazione,  trasformazione,  scissione  o  fusione,  corredato  da
un'apposita relazione tecnica, ove ricorrano i seguenti presupposti: 
    a) partecipazioni societarie che non rientrino  in  alcuna  delle
categorie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016; 
    b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
    c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita'  analoghe  o
similari a quelle svolte da altre  societa'  partecipate  o  da  enti
pubblici strumentali; resta  ferma  la  possibilita'  di  discostarsi
motivatamente per le finalita' di cui  all'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
Testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni; 
    d) partecipazione in societa' che, nel triennio precedente, hanno
conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di  euro  o
un'idonea  misura  alternativa  di  pari  valore  in  relazione  alla
particolare attivita' esercitata dalla societa'; 
    e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto  un
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
    f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; 
    g) necessita' di  aggregazione  di  societa'  aventi  ad  oggetto
attivita' consentite dall'art. 4 del decreto legislativo n.  175  del
2016. 
  3. La relazione prevista dal  comma  4  dell'art.  20  del  decreto
legislativo n. 175 del 2016 viene  approvata  entro  il  31  dicembre
dell'anno successivo alla scadenza del triennio considerato dal piano
di riassetto. Qualora nel corso delle singole annualita' del triennio
di  riferimento  venissero  poste  in   essere   le   operazioni   di
razionalizzazione,    dismissione,    assegnazione,     conferimento,
aggregazione,   trasformazione,   scissione   o   fusione,   previste
dall'ultimo piano di riassetto adottato, la relazione viene approvata
entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 
  4. In sede di prima applicazione del presente articolo l'analisi di
cui al comma 1 viene effettuata entro il 31 dicembre 2022,  a  valere
sul triennio 2022-2024, con riferimento alle partecipazioni pubbliche
possedute al 31 dicembre 2021. 
  5. Ai provvedimenti previsti dal presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, i commi  3,  5  e  7  dell'art.  20  del  decreto
legislativo n. 175 del 2016. 
  6. Nei confronti della Camera di commercio, industria,  artigianato
e agricoltura di Bolzano trovano applicazione le norme in vigore  per
la Provincia autonoma di Bolzano.